ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
l’Attestato di Certificazione Energetica degli
edifici (ACE) si chiamerà APE, Attestato di prestazione energetica.
Cosa cambia? A partire dalla data odierna, 6 giugno
2013, l’obbligo di certificazione delle prestazioni degli edifici
diventa più stringente: per vendere o affittare un
immobile il proprietario deve esibire un certificato di efficienza
energetica della struttura, pena pesanti sanzioni. E’ quanto prevede il decreto
n. 63 del 4 giugno 2013 – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 – che, oltre a contenere le proroghe degli
“ecobonus” (50% e 65%) recepisce la direttiva 2010/31UE sulle
prestazioni energetiche degli edifici e prevede edifici a
“energia quasi zero” a partire dal 2018 per le PA e dal 2021 per i
privati.
Tutti gli immobili dovranno quindi essere in possesso dell’APE:
esso dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà
obbligatorio per le nuove costruzioni, mentre per quelle esistenti verrà
richiesto solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il documento avrà una durata
di 10 anni dalla data dell’emissione e dovrà essere aggiornato a ogni
intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica
dell’immobile. Il decreto prevede inoltre che il certificato di prestazione
energetica dovrà contenere anche dei suggerimenti per il miglioramento
delle condizioni energetiche dell’immobile, al fine di ricorrere anche
agli incentivi offerti dalla legge, quali il 50% e il nuovo 65%.
Le uniche eccezioni – non sottoposte all’obbligo di APE –
riguardano edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività
religiose, costruzioni temporanee per destinazione d’uso uguale o inferiore a
due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m2 e edifici usati
meno di 4 mesi all’anno.
E’ bene precisare però che non tutti dovranno rifare l’analisi
energetica del proprio edificio. L’obbligo di dotare la struttura
dell’Attestato di prestazione energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE
in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Chi invece non si adegua alle nuove regole dovrà pagare multe salate:
da 700 a 4.200 euro per il professionista abilitato che
rilascia un attestato non conforme; da 1.000 a 6mila euro per il direttore
dei lavori che non presenta al Comune l’asseverazione di conformità
delle opere con la certificazione energetica; da 300 a 1.800 euro per il
proprietario dell’immobile che non fornisce l’attestato energetico
all’inquilino in affitto, da 3.000 a 18.000 euro in caso di vendita; da 500 a
3.000 euro per il “responsabile dell’annuncio” di
vendita o locazione che non riporti i parametri energetici dell’immobile.